
L'articolo 16 c. 6 del Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, prevede infatti che alla tradizionale "sede fisica", che per le società viene identificata con l'indicazione dell'indirizzo nel Registro delle imprese, venga affiancata una "sede elettronica" presso cui potranno essere recapitati tutti gli atti e i documenti a valore legale.
Le tempistiche per adempiere alla nuova normativa sono differenti. Per le nuove imprese societarie, l'obbligo è scattato dal 29 novembre 2008 e l'indirizzo PEC va inserito nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, a cura degli studi notarili che di regola depositano il modello S1 per gli atti costitutivi di società. Il DL anticrisi ha fatto scattare immediatamente l'obbligo anche per le Pubbliche Amministrazioni.
Termini diversi invece per professionisti, un anno, e per le società già iscritte al 29 novembre 2008, tre anni.
In Italia, l’invio di una email certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.
La disciplina delle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è contenuta nel DPR 11 febbraio 2005, n. 68 . In sintesi, la normativa prevede:
Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente, potete visitare la sezione dedicata alla Posta Elettronica Certificata del sito del CNIPA.